Fondo Emergenza Covid-19 Regione Marche
BANDO CHIUSO - Per le imprese di tutti i settori
e per i professionisti
Concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio
Concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio
Beneficiari
- Imprese operanti in tutti i settori merceologici (inclusi i settori dell’agricoltura e della pesca);
- Lavoratori autonomi titolari di P.Iva iscritti in CCIAA o presso gli ordini professionali o associazioni professionali iscritte nell’elenco del MISE (sono esclusi i soggetti che affiancano al reddito dell’attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente)
Requisiti
I Beneficiari finali devono:
- Avere sede operativi nella Regione Marche;
- Risultare essere attivi alla data del 23/02/2020;
- Attestare di aver subito una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm;
- Aver ottenuto un prestito bancario
Modalità di agevolazione e plafond
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Legge Regionale 9 aprile 2020 n.13.
La concessione del contributo per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia si applica su prestiti bancari di imprto max 150.000 euro. Il contributo regionale max per impresa è pari a 12.000 euro
Plafond di € 81.980,61
Scadenza Agevolazione
I Confidi possono concedere tale beneficio fino alla data del 31/12/2023, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
Finalità del Finanziamento
- Liquidità;
- Investimenti materiali ed immateriali
Caratteristiche del Finanziamento Agevolato
Forme Tecniche: Mutuo Chirografario (Rata Mensile – Trimestrale – Semestrale – Annuale)
Durata: max 72 mesi con 24 mesi di preammortamento
Importo: Min € 5.000 – Max € 150.000
Regime di aiuto
De minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 316/2019, de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014, esenzione ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 artt. 17 e 22.
Obblighi Informatici D.LGS 33/2013
Ai sensi del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, Confeserfidi. è tenuto alla pubblicazione degli elenchi, periodicamente aggiornati, relativi ai beneficiari di agevolazioni a valere sui fondi pubblici gestiti.
È stata trasmessa, domenica 18 settembre 2022, una circolare dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) nazionale, in cui si chiede a tutte le banche di attivare da subito la sospensione dei mutui nei confronti di coloro che gestiscono attività di natura commerciale, economica, anche agricola, previa presentazione di autocertificazione del danno. Al riguardo, è previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. A tale fine la Regione verificherà la corretta applicazione della misura da parte delle banche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 922 del 17/09/2022, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi. Per maggiori informazioni si rimanda al proprio Istituto bancario di riferimento.